Come sappiamo, ogni prodotto alimentare per poter essere commercializzato deve sottostare a determinate regolamentazioni, istituite dallo Stato Italiano o dall’Unione Europea. Esiste infatti anche una normativa sull’olio extravergine di oliva, di cui abbiamo parlato tempo fa in un articolo dedicato. Ma a partire dallo scorso 6 agosto 2018 è entrata in vigore una nuova legislazione – UE 1096/2018 – che modifica la precedente – UE 29/2012 – in tema di etichettatura delle bottiglie di olio extravergine di oliva. Vediamo insieme cosa è cambiato.
Nuova regolamentazione, cambia l’etichetta
Sono due i fattori oggetto della nuova normativa: l’acidità e la campagna di raccolta. Se il primo elemento rientra nella categoria delle diciture facoltative – che possono essere riportate in etichetta oppure no, a discrezione del produttore – il secondo dato diventa a tutti gli effetti obbligatorio. Infatti abbiamo precedentemente spiegato che sull’etichetta di una bottiglia d’olio devono essere apposti dati obbligatori e altri opzionali. L’acidità è un elemento che già compare, mentre la campagna di raccolta è una novità. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le effettive modifiche e cosa comportano.
L’acidità
Prima della modifica
Secondo il regolamento UE 29/2012 i valori chimici che indicano l’acidità dell’olio al momento dell’imbottigliamento possono essere specificati sull’etichetta, a patto che figuri insieme ad altri dati come l’indice dei perossidi, tenore di cere e assorbimento nell’ultravioletto.
Dopo la modifica
I suddetti parametri chimici devono riferirsi alla soglia ipotetica che potrebbero raggiungere in corrispondenza della data di scadenza, anch’essa indicata in etichetta, e non più ai valori effettivi analizzati al momento del confezionamento. Lo stesso vale per tutti gli altri elementi chimico-fisici.
Se al termine del ciclo di vita di un olio i valori di acidità e altri elementi chimici dovessero risultare superiori a quelli specificati in etichetta, il produttore sarebbe soggetto a irregolarità. Se da una parte questa nuova legislazione vuole garantire ai consumatori la massima trasparenza, bisogna riconoscere però che può sollevare qualche problematica. La ricerca scientifica permette di calcolare con una certa esattezza l’evoluzione dei parametri chimici nel tempo, ma non può comunque prevedere una variabile molto importante che incide su di essi: la modalità di conservazione. Sappiamo bene che una bottiglia di olio esposta a luce, calore e ossigeno porta il prodotto a deteriorarsi più velocemente.
Questo elemento, infatti, fa riflettere su come la responsabilità circa la conservazione dell’olio venga equamente ripartita tra il produttore e il distributore. Al primo spetta la scelta del packaging più idoneo, tra contenitori in acciaio e bottiglie scure mentre al secondo tocca mettere in atto tutti gli accorgimenti del caso, in fase di stoccaggio e conservazione.
Dunque questa nuova regolamentazione ha senza dubbio ottimi presupposti ma pecca per la mancata definizione di un modello standard sulla base del quale calcolare l’evoluzione dei valori chimico-fisici.
La campagna di raccolta
Questa dicitura è obbligatoria solo per gli oli extravergine destinati al commercio interno, mentre diventa un elemento facoltativo se questi sono indirizzati al mercato estero.
La campagna di raccolta può essere riportata in due modi diversi:
- indicando l’intera campagna di produzione, quindi ad esempio 2018/2019
- specificando il mese e l’anno in cui le olive sono state molite, esempio se le olive sono state raccolte il 30 novembre e frante l’1 dicembre ci sarà scritto: dicembre 2019
Ovviamente il 100% dell’olio contenuto in una bottiglia dovrà appartenere alla medesima campagna di raccolta. Prima, senza l’obbligo di questa specifica, poteva capitare di frequente di acquistare un olio frutto di una miscela tra quello prodotto nell’annata in corso e nell’annata precedente.
L’entrata in vigore
Il regolamento UE 1096/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2018, ed è convenzionalmente entrato in vigore tre giorni dopo, il 6 agosto 2018. Per quanto concerne i parametri chimici, la legislazione è diventata valida ufficialmente solo sei mesi dopo, lo scorso 6 febbraio 2019.
Nuove leggi a tutela dei consumatori
Questi cambiamenti in tema di olio extravergine di oliva, che in futuro saranno senza dubbio soggetti a ulteriori modifiche e integrazioni, hanno lo scopo di tutelare i consumatori per permettere loro di fare acquisti sicuri.
L’olio extravergine del Frantoio San Martino è sano e rispetta tutte le normative previste così che voi possiate portare sulle vostre tavole un prodotto buono e genuino.