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La normativa sull’olio extravergine di oliva

Ogni tipologia di prodotto alimentare per essere commercializzata segue determinate regole: dai cibi ai vini, tutti i prodotti enogastronomici devono sottostare a leggi di volta in volta emesse dallo Stato Italiano o dall’Unione Europea; questi insiemi di regole servono a dettare delle buone pratiche sia nella coltivazione che nella produzione e nell’imbottigliamento. Esiste anche una normativa sull’olio extravergine di oliva, e oggi la vedremo insieme.

Un prodotto, tante normative e regolamenti

L’olio d’oliva è un prodotto che, prima di arrivare sugli scaffali (fisici e virtuali) di negozi e supermercati, segue rigide norme che regolano in termini legali il processo di produzione, gli ingredienti che lo compongono, l’imbottigliamento e l’etichettatura.

Per definizione, codificata dalla direttiva 136/66/CEE dell’Unione Europea sulle denominazioni commerciali, l’olio extravergine di oliva è il frutto della spremitura delle olive esclusivamente con mezzi meccanici.

La normativa Regolamento CEE 1531/2001 sulla classificazione degli oli d’oliva

Oltre alla normativa sulla denominazione commerciale, ne esiste una che sulla classificazione dei diversi oli su base organolettica, che ovviamente comprende anche quello extravergine: si tratta del Regolamento CEE 1531/2001 del Consiglio del 23 luglio 2001, entrato in vigore dal 1° novembre 2003, che regola di fatto tutte le denominazioni degli oli d’oliva vergini, extravergini e di sansa.

Le tipologie di olio sono suddivise da questo regolamento in oli vergini d’oliva e oli di sansa. Nello specifico:

Oli d’oliva vergini

Sono gli oli ottenuti dalla spremitura delle olive esclusivamente con mezzi e metodi meccanici e processi fisici che non causino alterazione dell’olio; essi devono aver subito come soli trattamenti quelli inclusi in questa lista: lavaggio, decantazione, centrifugazione e filtrazione.

Gli oli d’oliva vergini, a loro volta, sono suddivisi in:

  • Olio Extravergine di oliva: olio con acidità massima di 0,8 grammi per 100 grammi di prodotto e caratteristiche conformi a quelle previste per la categoria.
  • Olio di oliva vergine: olio con acidità massima di 2 grammi per 100 grammi di prodotto e caratteristiche conformi a quelle previste per la categoria.
  • Olio di oliva vergine lampante: olio con acidità superiore a 2 grammi per 100 grammi e caratteristiche conformi a quelle previste per la categoria.

Oli di sansa di oliva

  • Olio di sansa d’oliva: olio ottenuto da taglio di olio d’oliva vergine (non lampante) e olio di sansa di oliva raffinato; questo olio ha un’acidità non superiore a 1 grammo per 100 grammi e caratteristiche conformi a quelle previste per la categoria.
  • Olio di sansa di oliva greggio: olio ottenuto dal trattamento con solventi o processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio di oliva lampante, con caratteristiche conformi a quelle previste per la categoria.
  • Olio di sansa d’oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione dell’olio di sansa greggio con acidità massima non superiore a 1 grammo per 100 grammi e caratteristiche conformi a quelle previste per la categoria.

Oli d’oliva

  • Olio d’oliva: olio ottenuto dal taglio di olio d’oliva vergine (non lampante) e olio d’oliva raffinato, con acidità non superiore a 1 grammo per 100 grammi e caratteristiche conformi a quelle previste per la categoria.
  • Olio d’oliva raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva con acidità non superiore a 0,3 grammi per 100 grammi e caratteristiche conformi a quelle previste per la categoria.

Normativa sull’etichettatura dell’olio extravergine di oliva

Nel 2016 alle leggi già in essere si sono aggiunte quelle contenute all’interno di una nuova normativa, che è andata a toccare in particolare l’etichettatura dell’olio extravergine d’oliva.

Per prima cosa bisogna sapere che l’etichetta è una delle parti meno statiche della produzione di olio extravergine: le normative a riguardo cambiano in continuazione, aggiungendo e cancellando obblighi e diciture da indicare sulla bottiglia.

Possiamo dire che l’etichetta dell’olio d’oliva è suddivisa in due parti: quella con diciture obbligatorie da riportare e quella con informazioni facoltative. Le informazioni obbligatorie sono regolate rigidamente da normative sia nazionali che internazionali e vanno idealmente ad aiutare il consumatore a capire che cosa effettivamente stia acquistando; quelle facoltative, invece, aiutano i produttori a distinguere sul mercato i loro prodotti in base a purezza ed eccellenza.

Come detto poco sopra, le informazioni cambiano a seconda dei regolamenti; dal 13 Dicembre 2016, infatti, le aziende si sono dovute attrezzare per due modifiche da riportare in etichetta: una relativa ai valori nutrizionali (in realtà già contenuta nel regolamento comunitario 1169/2011, ma il cui termine decorreva proprio da tale data), l’altra al termine minimo di conservazione.

Ad oggi le informazioni obbligatorie da riportare sull’etichetta dell’olio extravergine di oliva secondo Regolamento UE 1169/2011 sono:

  • denominazione
  • quantità netta
  • data di scadenza
  • condizioni di conservazione e impiego
  • luogo di provenienza
  • valori nutrizionali

Le informazioni facoltative, invece, sono le indicazioni:

  • “prima spremitura a freddo”
  • “estratto a freddo”
  • caratteristiche di gusto e odore
  • acidità e acidità massima
  • campagna di raccolta

Abbiamo affrontato più a fondo in un articolo precedente l’argomento etichetta dell’olio extravergine di oliva, che vi invitiamo a leggere.

Le normative sull’olio extravergine: uno strumento al servizio del consumatore

Come sarà adesso chiaro, le normative sull’olio d’oliva extravergine sono molte e complesse: conoscerle bene ci aiuterà ad avere uno strumento a nostra disposizione per capire davvero che cosa portiamo sulle nostre tavole, e capire quale sia il vero olio d’oliva extravergine d’eccellenza.

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